LA SENTENZA SU UN CASO TRIESTINO Il Tar sospende la "carriera" calcistica del tifoso colpito da un Daspo di 5 anni Aveva insultato un agente durante gli scontri fra supporter in un match di basket. Niente sport sino a fine provvedimento Lorenzo Degrassi Non sarà più possibile praticare uno sport a livello agonistico per chi ha precedentemente ricevuto un Daspo (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) in conseguenza di scontri dopo un evento sportivo. Lo stabilisce il Tar del Friuli Venezia Giulia con la sentenza numero 00388/2018 pubblicata lo scorso 31 dicembre e che reinterpreta in modo restrittivo i comportamenti di un tifoso che è al tempo stesso praticante sportivo, pur se a livello dilettantistico. Una sentenza in qualche modo rivoluzionaria e che farà certamente discutere in quanto va a cozzare con altre, precedenti, decisioni che autorizzavano o comunque consentivano l'attività sportiva durante il periodo di lontananza dagli stadi o dai palasport. La cornice che ha prodotto questo provvedimento è tutta triestina. Alla fine di novembre 2017 Mauro, questo il nome di fantasia (nella sentenza depositata nome e cognome sono rimpiazzati dal classico "omissis"), viene diffidato per 5 anni con obbligo di firma per aver ingiuriato un poliziotto durante gli scontri avvenuti in occasione di gara tre dei play-off di basket fra Alma Trieste e Virtus Segafredo Bologna del giugno precedente. Mauro non vuole far ricorso contro la decisione che lo condanna a un quinquennio di lontananza da stadi e palaz-zetti, ma subito dopo comunica alla stessa Questura che egli, oltre ad essere un tifoso, è anche uno sportivo praticante, nella fattispecie un calciatore dilettante tesserato per una squadra locale. Mauro gioca l'intero scorso campionato senza riscontrare problemi di sorta per poi cambiare squadra durante l'estate. A questo punto inoltra nuovamente una comunicazione alla Questura dove specifica il cambio di società: la risposta però è negativa e costringe il ragazzo a rimanere lontano da tutti i campi sportivi, oltre che dalla sua squadra del cuore. Da qui, il successivo ricorso al Tar. «La nostra interpretazione della legge sul Daspo - spiega Giovanni Adami, l'avvocato difensore del ragazzo coinvolto - si basava sul fatto che essa è rivolta sì ai tifosi violenti, ma non è certo tesa a comprimere chi pratica sport a livello agonistico. A riguardo abbiamo apportato anche 15 pareri favorevoli dati da varie Questure italiane per altrettanti casi identici dove si dice che il provvedimento di Daspo è valido per i tifosi violenti, ma che al tempo stesso non può compromettere l'attività amatoriale o dilettantistica, motivo per il quale questa sentenza mi lascia alquanto sbigottito». Una sentenza importante quindi per il suo contenuto e che implica una corrispondenza di azione fra tifoso e giocatore. «Questa decisione - continua Adami - presume che una persona che non si è mai presa nemmeno un cartellino giallo per tutta la durata di un campionato possa prendersi un Daspo per aver acceso una torcia allo stadio. Nel caso specifico noi eravamo ben consci del problema dato dalla tardività del ricorso perché in fin dei conti lo stesso è stato presentato con otto mesi di ritardo rispetto alla condanna, ma la nostra intenzione non era quella di pretendere di annullare il provvedimento, bensì di avere soltanto un parere positivo per permettere alla persona in questione di giocare a pallone fino a giugno». È una sentenza, quindi, destinata a "fare giurisprudenza". Nella decisione del Tar, infatti, non vengono più distinti i fatti avvenuti all'esterno di un terreno di gioco rispetto a quanto accaduto all'interno, anche se si tratta di competizioni dilettantistiche o addirittura amatoriali. Mauro e il suo avvocato non presenteranno ricorso al Consiglio di Stato.  S9 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI La gara fra Alma Trieste e Virtus Segafredo Bologna del 19 giugno 2017: